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STATUTO
- Articolo 1 - COSTITUZIONE
E’ costituita l’Associazione denominata:
“The Shoes Made in Italy” Associazione Nazionale per lo sviluppo del comparto calzaturiero Italiano
- Articolo 2 - SCOPO L’Associazione, organo apolitico, apartitico, che esclude ogni fine di lucro, ed è estranea ad ogni influenza di razza e religione, si propone di realizzare quanto ritenuto utile per la salvaguardia, la conservazione e lo sviluppo dell’intero comparto calzaturiero regionale e nazionale, nonché per la valorizzazione a livello internazionale del “made in italy”. L’Associazione ha per scopo la promozione, la realizzazione e lo svolgimento in modo stabile di attività ed iniziative sociali, commerciali e promozionali, nonché di manifestazioni atte a favorire e sviluppare il comparto calzaturiero regionale e nazionale e la valorizzazione del “made in italy” del predetto settore. Per il conseguimento delle finalità enunciate, l’Associazione intende:
a) Realizzare un portale internet dedicato all’intero comparto calzaturiero regionale, nazionale ed internazionale. b) Realizzare un periodico d’informazione e promozione, da pubblicare in via telematica o in altri supporti audiovisivi e cartacei, nonché curare la redazione e l’edizione di altre pubblicazioni e di materiale propagandistico delle attività stesse. c) Realizzare un “Ufficio Stampa” che avrà il compito di promuovere e divulgare presso gli Enti competenti ed i "mass media" tutte le attività dell’Associazione. d) Organizzare e partecipare ad esposizioni, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, fiere, manifestazioni ed ogni altra iniziativa divulgativa, sul territorio regionale, nazionale ed internazionale. e) Sviluppare attività di consulenze, inerenti il mercato calzaturiero, rivolte ad Enti, Istituzioni ed Imprese regionali, nazionali ed estere. f) Organizzare corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento presso Imprese regionali nazionali ed internazionali che operano nell’intera filiera calzaturiera. g) Offrire agli associati, in relazione alle proprie finalità, assistenza per studi, ricerche e documentazioni, e tutto quant’altro connesso al campo dell’attività calzaturiera. h) Sviluppare convenzioni con Enti, Istituzioni e Imprese, i cui servizi saranno a vantaggio dei propri soci. i) Sviluppare iniziative idonee a promuovere la ricerca ed offerta di lavoro nell’ambito del comparto calzaturiero regionale, nazionale ed internazionale. j) Promuovere iniziative idonee a favorire scambi di merce, servizi, informazioni e promozione tra i propri soci ed altri Enti, Istituzioni ed Imprese regionali, nazionali ed estere. k) L’Associazione, potrà aderire ed affiliarsi, operando in sinergia ed in collaborazione, con Enti ed Istituzioni statali e parastatali, locali e loro decentramenti, associazioni riconosciute e non, società, privati, istituti di istruzione di ogni ordine, grado e tipo, organismi o federazioni che abbiano scopi analoghi ai propri o che facilitino, direttamente o indirettamente, la realizzazione del fine sociale, mantenendo però sempre la più completa indipendenza ed autonomia nei confronti degli stessi. Il tutto nel modo più ampio, senza limitazioni, riserve od eccezioni di sorta, sia in Italia che all’estero.
- Articolo 3 - DURATA L’Associazione ha durata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2099.
- Articolo 4 - SEDE L’Associazione ha sede in Nola (Napoli) alla Via Variante 7 bis, 28/bis, e può avere rappresentanze sia in Italia che all’estero.
- Articolo 5 - PATRIMONIO Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi di enti statali e parastatali, locali e loro decentramenti, associazioni riconosciute e non, società, privati, istituti di istruzione di ogni ordine, grado e tipo, organismi o federazioni. Le entrate dell’Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse, nonché dal ricavato dell’esercizio di attività commerciali, produttive e promozionali, svolte da uno o più settori dell’Associazione e le cui finalità, non siano in contrasto con gli scopi sociali dell’Associazione; c) da ogni altra entrata che concorra a formare l’attivo sociale.
- Articolo 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d’ogni anno. L’incarico della gestione amministrativa contabile dell’Associazione, previo mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario Amministrativo e/o ad un Consulente esterno all’Associazione. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto preventivo e quello consuntivo. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. Il rendiconto preventivo e consuntivo debbono essere approvati dall’Assemblea ordinaria dei Soci ogni anno entro il mese d’Aprile, debbono essere depositati presso la sede principale dell’Associazione e possono essere consultati da ogni socio fondatore, ordinario e benemerito. E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste o imposte dalla legge.
- Articolo 7 - GESTIONE DELLE ATTIVITA’ Le attività previste, in funzione del loro sviluppo, potranno svolgersi nella sede principale dell’Associazione o in altre sedi eventuali, in ambienti o locali messi a disposizione da Enti, Istituzioni Consorzi e Imprese ed in ambienti fittati specificamente per una determinata attività o iniziativa. Le molteplici attività saranno organizzate in settori, la cui responsabilità della gestione ed organizzazione, potrà essere affidata a professionisti anche non soci, ad associazioni o società che, attenendosi alle linee guida impartite dal Consiglio Direttivo, dovranno gestire il proprio settore di competenza in piena autonomia e nel pieno rispetto dei fini istituzionali dell’Associazione. Ogni settore, potrà avere una sua personale denominazione per una propria caratterizzazione, Il relativo materiale di diffusione e promozione, dovrà evidenziare l’appartenenza del settore all’Associazione e riportare il relativo logo. Ogni settore, potrà avere, una sua autonomia amministrativa e finanziaria e la sua finalità, potrà essere esercitata anche a fini commerciali.
- Articolo 8 - SOCI Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e le collettività. I soci si distinguono in:
Soci Fondatori Soci Onorari o Benemeriti Soci Sostenitori Soci Ordinari Soci Affiliati
A) Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione; essi hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità e non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale.
B) Sono Soci Onorari o Benemeriti le persone fisiche, giuridiche, Enti, Istituzioni, Imprese, scelte e nominate dal Consiglio Direttivo, per particolari benemerenze acquisite nella propria sfera di competenza, nel mercato calzaturiero regionale, nazionale ed internazionale; essi non possono partecipare all’attività dell’Associazione, non rispondono di fronte ai terzi delle obbligazioni sociali, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili a cariche sociali, salvo quanto diversamente disposto dal Consiglio Direttivo.
C) Sono Soci Sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche e le collettività che versino un contributo una-tantum a sostegno delle finalità dell’Associazione; essi non possono partecipare all’attività dell’Associazione, non rispondono di fronte ai terzi delle obbligazioni sociali, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili a cariche sociali.
D) Sono Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche, Enti, Istituzioni ed Imprese che per la loro attività di lavoro o di studio, sono interessate all’attività ed allo sviluppo dell’Associazione; essi possono essere iscritti nel registro dei soci, partecipare all’Assemblea dei soci, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. La loro ammissione è subordinata al pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, ed approvata in sede di rendiconto preventivo dall’Assemblea ordinaria. Il socio ordinario che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno; in caso contrario sarà considerato associato anche per l’anno successivo ed obbligato al versamento della quota annuale di associazione.
E) Sono Soci Affiliati le persone fisiche o giuridiche, Enti ed Imprese che, tramite il pagamento d’eventuali contributi, o quote, definite dal Consiglio Direttivo e dai responsabili di Settore, possono usufruire di tutti o parte dei servizi o attività svolte o promosse dall’Associazione; essi non hanno diritto di voto e non possono essere iscritti nel registro dei soci.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla legge 675/97, e successive modifiche ed integrazioni, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto del socio.Il diniego deve essere motivato.
- Articolo 9 - OBBLIGHI E DIRITTI DEL SOCIO Tutte le categorie di soci sono tenuti al rispetto dello Statuto dell’Associazione e dei regolamenti emanati. La qualifica di socio si perde per decesso, per indegnità e per esclusione, che può conseguire alla morosità nel pagamento della quota annua associativa protratta per due anni o quando il socio danneggia moralmente o materialmente l’Associazione o un altro associato o quando provoca dissidi e discordie tra i soci. L’esclusione viene dichiarata dal Consiglio Direttivo all’unanimità, nei casi specifici, con giustificazione motivata. Il socio escluso, entro trenta giorni, può presentare ricorso all’Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari. L’Assemblea, che deve essere convocata entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, a maggioranza dei due terzi decide sull’esclusione o meno del socio.
- Articolo 10 - ORGANI SOCIALI
Sono Organi necessari dell’Associazione: L’Assemblea dei Soci Il Consiglio Direttivo Il Presidente del Consiglio Direttivo Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo Sono Organi eventuali dell’Associazione: Il Segretario Amministrativo Il Segretario Organizzativo
- Articolo 11 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI L’Assemblea dei soci fondatori ed ordinari è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione, e si riunisce di norma almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo. Potrà, peraltro, essere convocata in qualsiasi momento, per esigenze particolari, dal Presidente o qualora ne facciano richiesta, un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci fondatori ed ordinari. La convocazione dell’Assemblea avverrà a mezzo lettera raccomandata da spedirsi, al domicilio eletto dei soci, almeno sette giorni prima di quello stabilito per la riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con qualsiasi altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei componenti l’avviso di convocazione, anche con abbreviazione dei termini solo su delibera del Consiglio Direttivo con avviso, riportante la data ed il luogo prescelto per l’adunanza. L’avviso, per ritenersi valido, dovrà essere affisso anche nella bacheca della sede principale, non meno di 20 (venti) giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. L’Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, attribuisce la qualifica di Socio Sostenitore, elegge i membri del Consiglio Direttivo, elegge il Presidente dell’Associazione (che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo), delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione, approva il bilancio preventivo e consuntivo, approva il regolamento interno, delibera su tutto quant’altro a Lei demandato per legge o per statuto.
- Articolo 12 - FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA Hanno diritto d’intervenire all’Assemblea i soci fondatori ed ordinari, purchè in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, ed ogni socio non potrà avere più di una delega. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua mancanza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza di entrambi l’Assemblea elegge, tra i soci presenti, un Presidente.Il Presidente, all’inizio d’ogni sessione, elegge tra i soci presenti un Segretario. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d’intervento. Il Segretario redige, su apposito registro, i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea che sono sottoscritte dal Presidente dell’Assemblea e dallo stesso Segretario. Per la costituzione legale dell’Assemblea è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentano almeno il 50% degli iscritti; non raggiungendo il numero minimo dei voti necessari, la sessione è rimandata in seconda convocazione. In seconda convocazione, l’Assemblea è da ritenersi valida qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati; la data della seconda convocazione, da effettuarsi a distanza di tempo non inferiore a ventiquattr’ore dalla prima convocazione, può essere fissata già nel primo avviso di convocazione. L’Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- Articolo 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVOL’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, la cui prima nomina viene effettuata in sede di atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei soci ed è composto da tre a cinque membri, scelti tra i soci fondatori ed ordinari. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) esercizi sociali ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di dimissioni, decesso o esclusione di un consigliere, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione per cooptazione. Il consigliere così eletto rimarrà in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo, qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo deve intendersi decaduto e deve essere rinnovato. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente. La prima nomina del Presidente e del Vicepresidente è fatta in sede di costituzione dell’Associazione. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo diversa statuizione dell’Assemblea dei soci.
- Articolo 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne venga fatta richiesta da almeno due membri, e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all’ammontare delle quote sociali. La convocazione del Consiglio Direttivo avverrà a mezzo lettera raccomandata da spedirsi, al domicilio eletto dei soci, almeno sette giorni prima di quello stabilito per la riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo si fa garante della propria efficienza e continuità, assumendosi il diritto di prendere all’unanimità provvedimenti di richiamo o di esonero verso i membri che risultino assenti ingiustificatamente alle convocazioni per tre riunioni consecutive. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le deliberazioni riguardanti l’ammissione o l’esclusione dei soci ordinari è richiesto il voto unanime dei componenti il Consiglio Direttivo. Le deliberazioni vengono trascritte su apposito registro, ed il relativo verbale viene sottoscritto da chi preside il Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente e, in sua mancanza, dal Vice Presidente del Consiglio stesso; in mancanza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.
- Articolo 15 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria; in particolare, ed a titolo puramente esemplificativo, al Consiglio Direttivo spetta: a) fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità d’esecuzione; b) decidere sulle attività e iniziative dell’Associazione; c) deliberare sui regolamenti relativi sia all’attività che all’organizzazione dell’Associazione, e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati; d) deliberare all’unanimità sulle proposte e sulle relative ammissioni dei soci benemeriti e ordinari; e) decidere sugli investimenti patrimoniali; f) stabilire l’importo delle quote associative; g) stabilire la prestazione di servizi ai soci ed a terzi, le relative norme e modalità; h) nominare e revocare dirigenti, funzionari, impiegati e consulenti esterni, stabilirne il compenso economico; i) conferire e revocare procure e mandati; j) sottoscrivere contratti per la prestazione di servizi forniti dall’Associazione a terzi o da terzi all’Associazione, le relative modalità, la durata ed i costi; k) predisporre il rendiconto preventivo e consuntivo, nonché la relazione annuale sull’attività svolta e dei programmi futuri; l) valutare e decidere sull’attuazione di determinate attività proposte da terzi, nonché la necessità e l’opportunità di ricevere qualsiasi contributo finanziario che potrebbe condizionare in qualsivoglia modo, l’Associazione o una o più sue attività. m) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi anche in altre località per l’esercizio delle attività istituzionali n) Il Consiglio Direttivo ha, inoltre, la facoltà ed il potere di nominare, nell’ambito dei suoi membri, un Segretario Amministrativo ed un Segretario Organizzativo, laddove ritenuto opportuno e/o necessario per il raggiungimento degli scopi associativi.
- Articolo 16 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche Presidente dell’Associazione, è eletto dal Consiglio Direttivo ed è scelto nell’ambito dei suoi consiglieri. Dura in carica 2 (due) esercizi sociali e non può essere eletto più di tre volte consecutive. La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione, di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi, è conferita al Presidente che è il portavoce ufficiale dell’Associazione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci fondatori ed ordinari, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario. Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti congiuntamente sottoscritti e firmati dal Segretario Amministrativo e Segretario Organizzativo, laddove nominati. Le dimissioni o la revoca del Presidente, comportano la decadenza di tutte le cariche direttive, in tal caso il Consiglio Direttivo, riunito in seduta straordinaria, provvederà alla elezione delle nuove cariche scelte nell’ambito dei suoi membri.
- Articolo 17 - IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed è scelto nell’ambito dei suoi consiglieri. Dura in carica 2 (due) esercizi finanziari e non può essere eletto più di tre volte consecutive. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei. Le dimissioni o la revoca del Vice Presidente comportano la sua sostituzione; in tal caso il Consiglio Direttivo, riunito in seduta straordinaria, provvederà a nuove elezioni, scegliendo il sostituto nell’ambito dei suoi consiglieri o, in caso di impossibilità, anche tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.
- Articolo 18 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO Il Segretario Amministrativo è nominato dal Consiglio Direttivo ed è scelto nell’ambito dei suoi consiglieri. Rende esecutive le delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo in materia amministrativa e contabile. Opera in piena sinergia con il Segretario Organizzativo Provvede alla corrispondenza ed al rapporto amministrativo con i tutti i Soci. Provvede all’amministrazione contabile dell’Associazione, ed a tal fine può essere affiancato da consulenti esterni, nominati dal Consiglio Direttivo. Dura in carica 2 (due) esercizi sociali e non può essere eletto più di tre volte consecutive. Le dimissioni o la revoca del Segretario Amministrativo comportano la sua sostituzione; in tal caso il Consiglio Direttivo, riunito in seduta straordinaria, provvederà a nuove elezioni, scegliendo il sostituto nell’ambito dei suoi consiglieri o, in caso di impossibilità, anche tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo. - Articolo 19 - IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO Il Segretario Organizzativo è nominato dal Consiglio Direttivo ed è scelto fra i suoi consiglieri. Rende esecutive le delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo in materia di attività promozionali, commerciali e di sviluppo svolte dall’Associazione, ed a tal fine può essere affiancato da consulenti esterni, nominati dal Consiglio Direttivo. Opera in piena sinergia con il Segretario Amministrativo. Dura in carica 2 (due) esercizi sociali e non può essere eletto più di tre volte consecutive. Le dimissioni o la revoca del Segretario Amministrativo comportano la sua sostituzione; in tal caso il Consiglio Direttivo, riunito in seduta straordinaria, provvederà a nuove elezioni, scegliendo il sostituto nell’ambito dei suoi consiglieri o, in caso di impossibilità, anche tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.
- Articolo 20 - CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE Nel caso di controversie che dovessero sorgere tra i soci ed il Consiglio Direttivo ovvero tra organi statutari in generale, per l’interpretazione del presente statuto, per l’ordinamento interno o per qualsiasi altro motivo riguardante la vita e le iniziative dell’Associazione, i soci o gli organi divergenti s’impegnano ad accettare il giudizio insindacabile di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, nominati uno dal Presidente del Consiglio Direttivo e gli altri due da ciascuna delle parti in contrasto. Il Collegio Arbitrale giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il suo lodo sarà inappellabile.
- Articolo 21 - MODIFICHE STATUTARIE Il presente Statuto può essere modificato solo con la presenza dei due terzi dei soci ordinari e soci fondatori dell’Associazione, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica e aggiunta non potranno essere in contrasto con gli scopi sociali e con la legge italiana.
- Articolo 22 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONEL’Associazione cessa la sua attività per deliberazione dell’Assemblea dei soci fondatori ed ordinari, presa a maggioranza di almeno tre quarti. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua alla data dello scioglimento. Il patrimonio residuo sarà destinato al raggiungimento di finalità analoghe a quelle enunciate nel presente Statuto nei modi che l’Assemblea dei soci fondatori ed ordinari stabilirà, preferibilmente a favore di organizzazioni di pubblica utilità “non profit”.
- Articolo 23 - DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
(copia conforme all’originale registrato il 23 marzo 2005 al n° 2672 serie 3° Agenzia delle entrate)
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